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Statuto Sociale

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE PRO LOCO LAURIA

INDICE:

Art. 1          COSTUTUZIONE DENOMINAZIONE, SEDE   pag. 3

 

Art. 2          CARATTERISTICHE E COMPETENZA TERRITORIALE pag. 3

 

Art. 3          FINALITA’ pag.  3

 

Art. 4          FINANZIAMENTO E PATRIMONIO pag.  4

 

Art. 5          SOCI pag. 5

 

Art. 6          ORGANI pag. 7

 

Art. 7          DIRITTI E DOVERI pag. 8

 

Art. 8          IL CONSIGLIO DIRETTIVO  pag. 9

 

Art. 9         COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO pag. 10

 

Art. 10       DECADENZA E SURROGA pag. 11

 

Art. 11        PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE pag. 11

 

Art. 12        IL SEGRETARIO TESORIERE  pag. 12

 

Art. 13        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  pag. 13

 

Art. 14        CONTROLLO E VIGILANZA pag 13

 

Art. 15        DISPOSIZIONI GENERALI pag. 13

 

Art. 16        SCIOGLIMENTO DELLA PRO LOCO pag. 14

 

Art. 17       RIFERIMENTI LEGISLATIVI  pag. 14

 

Art. 18       NORMA TRANSITORIA  pag. 14

 

 

 

 Art. 1  Costituzione, denominazione e sede

1.1        E’ costituita, con atto privato, l’Associazione di promozione sociale denominata “PRO LOCO LAURIA”, ai sensi della legge n°383 del 7 Dicembre 2000 e degli artt. 36, 37, 38 ess. del codice civile in tema di associazioni, richiamando espressamente l’articolo 2702, con sede legale in Via Roma 104 c/o Palazzo Comunale, nel Comune di Lauria. L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

1.2         La Pro Loco Lauria aderisce all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), tramite il Comitato Regionale di Basilicata nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I..

Art. 2   Caratteristiche e competenza territoriale

2.1         La PRO LOCO LAURIA è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2         Essa ha competenza nel Comune di Lauria (PZ).

2.3         La PRO LOCO LAURIA può operare al di fuori del proprio Comune anche in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3  Finalità

3.1         La PRO LOCO LAURIA ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

 

  1. Promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
  2. Tutela e promozione delle risorse turistiche locali;

 

  1. Propaganda e promozione rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo;
  2. Attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali, svolgendo attività culturali finalizzate all’ abbattimento di barriere discriminatorie di qualsiasi natura in favore dell’integrazione, della accettazione e socializzazione degli individui;
  3. Promozione dell’istituzione di alberghi, campeggi, villaggi, esercizi pubblici, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti;
  4. Apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
  5. Promozione e organizzazione di manifestazioni, spettacoli, concerti, rassegne, festival, convegni, conferenze, dibattiti, stage, mostre, concorsi, premi e sagre dove potrà assumere o ingaggiare artisti, animatori, conferenzieri, docenti, esperti, o altro personale specializzato estraneo all’Associazione, richiedendo contributi e sostegni agli Enti pubblici ed ai privati.
  6. Incentivare, sostenere e coadiuvare l’organizzazione di attività delle Associazioni presenti sul territorio con medesime finalità.
  7. Attività di assistenza agli enti locali per l’istituzione di uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.)
  8. Promozione e gestione di luoghi di intrattenimento culturale quali teatri, sale e spazi all’aperto;

 

 

3.2       La PRO LOCO LAURIA adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata, tramite l’Agenzia di Promozione Territoriale (A. P. T.).

 

3.3        La PRO LOCO LAURIA riconosce l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato Regionale, dei Comitati Provinciali, dei Consorzi o altre forme autorizzate e riconosciute dall’UNPLI, come associazione rappresentativa delle “Pro Loco” attive in ambito regionale e provinciale.

 

3.4        La PRO LOCO LAURIA potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’Attività istituzionale per il raggiungimento dei suoi scopi. Potrà a tal fine attivare partnership con: Università, Accademie, Scuole Statali e private di ogni ordine e grado.

 

3.5       La PRO LOCO LAURIA nell’ambito delle sue finalità istituzionali potrà erogare servizi a Terzi siano essi enti pubblici o soggetti privati ferma restando la natura prevalentemente no profit dell’Associazione. Le attività commerciali sono individuate e regolamentate dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 4   Finanziamento e patrimonio

 

4.1         Il patrimonio della PRO LOCO LAURIA è formato da:

 

 

  1. quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione;
  2. contributi di cittadini privati;
  3. eredità, donazioni e lasciti;
  4. contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. contributi dell’Unione Europea;
  7. erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;

 

  1. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento,  quali    feste e sottoscrizioni anche a premi;

 

  1. entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  2. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
  3. K) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da privati;
  4. beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

 

 

4.2       I beni materiali acquistati dalla PRO LOCO LAURIA devono risultare in un apposito registro inventario.

 

4.3        All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione siano imposte per legge.

 

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell’attività istituzionale e di quelle ad essa connesse ed accessorie.

 

4.4     LA PRO LOCO LAURIA può in caso di particolari necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

 

4.5     L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni    anno. Il consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

4.6   Il rendiconto economico e finanziario oltre a fornire una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività ad essa connesse deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione. Il Consiglio d’ Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la PRO LOCO LAURIA nell’ambito delle attività istituzionali.

 

4.7     Si rinvia in ogni caso alla normativa vigente.

 

 

Art. 5  Soci

5.1         L’attività dell’associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2         Possono essere soci di PRO LOCO LAURIA tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendano impegnarsi personalmente in maniera attiva, positiva e leale al raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, pertanto, la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella    persona di un loro rappresentante.

 

5.3               L’ammissione a PRO LOCO LAURIA è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

 

  • Tutti i soci hanno diritto di:

 

  1. Partecipare a tutte le attività promosse da PRO LOCO LAURIA;

 

  1. Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;

 

  1. Godere dell’elettorato attivo per la nomina degli Organi Direttivi di PRO LOCO LAURIA. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nel paragrafo 6.4 (Art. 6) del presente Statuto.

 

  • Tutti i soci hanno il dovere di:

 

  1. Osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

 

  1. Partecipare alle iniziative della Pro Loco in maniera propositiva e attiva sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista logistico;

 

 

 

5.6         La qualifica di socio è temporanea e si perde per morosità rispetto a quanto previsto dall’art. 7.2 del presente Statuto, per dimissioni volontarie, per espulsione, per decesso. Le dimissioni volontarie da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere, anche sui social in forma pubblica e/o privata, comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera, ovvero comunicata via e-mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

 

5.7         La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

 

5.8         Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Art. 6   Organi

6.1         Sono organi della Pro Loco:

 

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Segretario;
  5. Il Tesoriere;
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti;

 

 

6.2       L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. Può essere ordinaria o straordinaria.

 

6.3       L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione o affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. La mancata convocazione non può essere imputata al Direttivo qualora ogni socio attivo, non abbia provveduto a comunicare eventuali variazioni dei propri contatti, oppure non abbia frequentato la sede della Pro Loco durante il periodo di affissione della convocazione.

 

6.4       Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associative al momento della convocazione; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. L’Assemblea dei Soci può essere svolta in modalità fisica e/o in modalità telematica con l’ausilio di software e/o social che adempiono a questo compito e con le modalità che saranno individuate con apposito regolamento. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale, con voto segreto e/o con voto telematico. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

6.5       All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

 

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;

 

  • eleggere il Consiglio Direttivo;

 

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

 

 

IN SEDE STRAORDINARIA:

 

  • deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;

 

  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

 

  • deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

 

6.6         L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci attivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

 

6.7         L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci attivi, e qualificati al momento della convocazione in base a quanto indicato dall’articolo 6.4 del presente statuto e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.

 

6.8       Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci dopo l’approvazione nella con l’esposizione nella sede dell’Associazione o attraverso i canali multimediali.

 

6.9    Le sedute di Assemblea devono essere pubblicizzate considerando e rispettando il carattere di volontariato che compete anche i membri del Direttivo.

 

 

 

Art. 7   Diritti e Doveri

7.1         Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

 

  1. di voto per eleggere gli organi direttivi della PRO LOCO LAURIA;

 

  1. di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della PRO LOCO LAURIA;

  1. di ricevere la tessera della PRO LOCO LAURIA;

 

  1. di ricevere le pubblicazioni della PRO LOCO LAURIA;

 

  1. di frequentare i locali della PRO LOCO LAURIA attivamente e in maniera costante;
  2. di fruire dei servizi della PRO LOCO LAURIA e di partecipare a tutte le sue attività;

 

  1. di informarsi presso il Presidente, il Segretario, presso i locali adibiti a sede e/o alle assemblee in merito alle novità ed alle attività in atto e in divenire della PRO LOCO LAURIA, in maniera conforme alla qualifica di socio.

 

7.2         Tutti i soci, in quanto tali ed al fine di mantenere la qualifica stessa di socio, hanno la responsabilità e il dovere di versare la quota sociale annua entro il 31 Dicembre di ogni anno per essere in regola con l’anno successivo.

7.3         Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico e non operare in concorrenza con l’attività della PRO LOCO LAURIA.

 

Art. 8  Il Consiglio Direttivo

 

8.1         Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 4 anni. E’ costituito da 7 componenti ivi compreso il Presidente, che ne

 

  • membro di diritto, eletti a votazione segreta . Sono candidabili alle cariche del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci che presentano i seguenti requisiti:

 

  1. essere in regola col tesseramento e non essere decaduto dal titolo di socio nei 3 anni antecedenti alle elezioni;

 

  1. aver rispettato le norme statutarie e regolamentarie della Pro Loco Lauria in maniera conforme a quanto esposto nell’articolo 5.5 del presente statuto;

 

sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza; essi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

 

8.2        Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

8.3        In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino a un massimo della metà dei consiglieri stabiliti purché essi abbiano rinnovato il tesseramento alla data della surroga, non si siano resi protagonisti di attività denigratorie e diffamatorie nei confronti della Pro Loco Lauria ed abbiano partecipato in maniera attiva e propositiva alle attività dell’Associazione; Nel caso in cui i soci non eletti all’ultima Assemblea elettiva, non rispettano le condizioni di cui sopra, il Presidente in sede di assemblea straordinaria, ha facoltà di nominare in maniera diretta i soci meritevoli scegliendo tra quelli in essere e non decaduti motivando in maniera organica e dettagliata le proprie scelte. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione in seno al consiglio direttivo.

 

8.4        Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

8.5        Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

 

Art. 9  Compiti del Consiglio Direttivo

 

9.1        Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria;

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

 

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

 

  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;

 

  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;

 

  • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;

 

  • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;

 

  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

 

  • la fissazione delle quote sociali;

 

  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

 

  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;

 

  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;

 

  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

 

9.2        Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

 

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto a mezzo e-mail da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua

assenza, da un consigliere designato dai presenti.

 

9.3         Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

 

Art.10  Decadenza e surroga

 

 

10.1     Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

 

10.2      Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

10.3     Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare sull’entità della quota sociale annua, deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

 

10.4     Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

 

 

 

Art. 11   Presidente e Vice Presidente

 

11.1     Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

 

11.2     Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati.

 

11.3     Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco.

 

11.4     Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.

 

11.5     Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.

 

11.6      Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

 

11.7     Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

 

11.8     In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

 

11.9     Nell’eventualità che le funzionalità del Direttivo siano compromesse da dimissioni “di massa” scarsamente o insufficientemente argomentate, il Presidente, rispettando quanto previsto nel punto 8.3, ha facoltà di nomina diretta di soci eleggibili nel Consiglio Direttivo.

 

Art.12  Il Segretario e il Tesoriere

 

12.1     Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

 

12.2     Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

 

12.3     Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

 

12.4      Il Tesoriere segue i movimento contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

 

12.5      Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

 

  1. amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
  2. redige la stesura dei bilanci;

 

  1. provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

 

  1. deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione.

Art. 13  Il Collegio dei Revisori dei Conti

 

13.1     Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall’Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio.

 

13.2      I membri effettivi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

 

13.3     I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

 

13.4     Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

 Art. 14  Controllo e vigilanza

14.1     La PRO LOCO LAURIA adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.

 

14.2     La PRO LOCO LAURIA si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

 

14.3     La PRO LOCO LAURIA può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

 

14.4     Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative.

 

14.5     Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la PRO LOCO LAURIA nell’ambito delle attività istituzionali.

 

 

Art. 15  Disposizioni Generali

 

15.1     Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della PRO LOCO LAURIA presso l’Ufficio di Registro competente.

 

15.2     La PRO LOCO LAURIA dà la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede la stessa.

 

15.3      La PRO LOCO LAURIA, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l’attività dell’associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;

 

15.4     La PRO LOCO LAURIA non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette.

 

15.5     La PRO LOCO LAURIA ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

15.6      Tutte le cariche all’interno della Pro Loco sono elettive.

 

 

Art. 16   Scioglimento della Pro Loco

16.1      La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

 

16.2     Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, all’A.P.T. Basilicata, nonché alla Regione dove esista l’Albo regionale delle Pro Loco.

 

16.3     In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

 

16.4     Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sia devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale;

 

16.5     che i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’associazione stessa.

 

 

Art. 17  Riferimenti legislativi

 

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge sulle Pro Loco della Regione Basilicata.

 

 Art. 18   Norma transitoria

Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi a LAURIA (PZ) il 10 NOVEMBRE 2017 e successivamente l’8 febbraio 2019 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

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